Normativa

A distanza di cinquant’anni dalla nascita della figura del consulente finanziario in Italia, la nuova normativa MIFID II e nuovi contesti di mercato hanno imposto una ridefinizione dei rapporti tra clienti e consulenti.
Si è definito finalmente il ruolo del consulente finanziario, imponendo anche all’industria del risparmio gestito una prova di maturità.
I consulenti finanziari sono l’anello di collegamento tra l’industria del risparmio e il risparmiatore-investitore, e la consulenza trasparente è al centro della relazione con il cliente.

Per fare questo, in considerazione anche della forte concorrenza, il consulente deve accettare sfide che si pongono di fronte alla sua evoluzione professionale, con nuove tecnologie e competenze.
Il singolo consulente avrà il compito di interpretare con passione, dedizione, competenza e responsabilità il proprio ruolo.

Il consulente finanziario è un professionista, che deve essere obbligatoriamente iscritto all’Albo unico dei consulenti finanziari (OCF già APF albo promotori finanziari).

È necessario:

a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal D.M. 11/11/98 n.472 (Regolamento adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l’iscrizione all’Albo unico nazionale dei promotori finanziari) e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo;

b) essere muniti del titolo di studio prescritto dal Regolamento ministeriale D.M. 11/11/98 n.472  (devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero equipollente sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Consob).

c) aver superato la prova valutativa di seguito descritta (di cui all’articolo 100 del Regolamento stesso).